PRIVACY
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI E ALLE
INFORMAZIONI
E PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
INDICE
Articolo 1
- Principi generali
TITOLO I - PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E ACCESSO
Articolo 2 -
Informazione e pubblicità
Articolo 3 -
Diritto di accesso
Articolo 4 -
Responsabile del diritto di accesso
1.L’Istituto
garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed
ai documenti amministrativi nel rispetto del diritto alla
riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi,
associazioni, imprese con particolare riferimento alle comunicazioni
epistolari, telefoniche o realizzate per via informatica, alla sfera
socio-sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e
commerciale.
2. Il
presente regolamento disciplina il diritto di accesso alle
informazioni in possesso dell’Istituto ed ai documenti
amministrativi, nonché il trattamento dei dati personali contenuti
nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall’Ente, in
attuazione dei principi e delle norme sanciti dalla legislazione
vigente in materia di accesso e di tutela dei dati personali, nonché
dallo Statuto Istituzionale.
TITOLO I - PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E ACCESSO
Articolo
2 - Informazione e pubblicità
1. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso, attraverso appositi
strumenti, alle informazioni in possesso dell’Istituto così come
previsto dallo Statuto
2.
Le attività di informazione, promosse dall’Istituto, sono
finalizzate a perseguire le finalità di cui all’art. 2 dello
Statuto nonché a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative
e regolamentari, al fine di facilitarne l’applicazione;
b) promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale.
3. Il
diritto alla informazione si intende realizzato anche con la
pubblicazione, mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente:
a) delle deliberazioni;
b) dei decreti presidenziali;
c) delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi.
4. Tale
diritto potrà essere esercitato anche in via telematica, nelle
forme e nei modi stabiliti dall’Ente.
5. Restano ferme particolari forme di pubblicità degli atti
previste da apposite disposizioni di legge o di regolamento.
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitato da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. L’esercizio del diritto d’accesso da parte dei rappresentanti
degli Enti consorziati resta regolato dalle disposizioni di cui
all’art. 43 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali.
Articolo
4 - Responsabile del diritto di accesso
1. Il Direttore è il responsabile del diritto di accesso e
dell’attuazione del presente regolamento.